Super ammortamento e fotovoltaico: chiarimenti dall’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 marzo 2017 una circolare (circolare n. 4/E) alla proroga e modifiche alla disciplina del “super ammortamento” e l’introduzione dell’”iper ammortamento“, in relazione ad INDUSTRIA 4.0.
Il punto 9 è dedicato al super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici.
Tenendo conto del quadro normativo in vigore, l’Agenzia “ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare n. 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.
Di conseguenza:
– ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
-ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.
I contribuenti potranno quindi fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche.”